Cookie Policy

1. Quadro giuridico di riferimento.

1.1. La Policy si ispira ai seguenti provvedimenti normativi (di primo e/o di secondo livello) comunitari e/o nazionali: (i) Direttiva n. 2002/58/CE del 12.7.2012 (cd. Direttiva ePrivacy), così come modificata dalla Direttiva n. 2009/136/CE; (ii) art. 122 del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), il quale ha recepito, all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale, la Direttiva ePrivacy; (iii) GDPR: artt. 4 n. 11), 7, 12, 13, 25 e 95 (oltre, in particolar modo, al Considerando n. 30, 32 e 173); (iv) Linee Guida n. 5/2020 adottate il 4.5.2020 dall’EDPB, in sostituzione delle Linee Guida del 10.4.2018 a firma del WP Art. 29; (v) Provvedimento n. 231 del 10.6.2021 [doc. web n. 9677876] a firma dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy); (vi) Raccomandazione n. 2/2001 del WP Art. 29; (vii) Parere n. 2/2010 del WP Art. 29; (viii) Parere n. 4/2012 del WP Art. 29; (ix) Linee Guida n. 8/2020 dell’EDPB.


2. Cookie e altri strumenti di tracciamento: definizione e classificazione.

2.1. I “cookie[1] sono, di regola, delle stringe di testo che un sito internet (“publisher” o di “prima parte”) visitato dall’utente ovvero un sito web differente (di “terza parte”) posiziona ed archivia, direttamente (nel caso del sito internet di prima parte) o indirettamente (tramite quest’ultimo, nell’ipotesi del sito internet di terza parte), all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente medesimo: in merito, il Garante Privacy ha specificato il fatto che le informazioni, codificate nei cookie, possono includere sia dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR (es. indirizzo IP; nome utente; indirizzo email; identificativo univoco) sia dati non personali ex art. 3 n. 1) del Regolamento UE n. 1807/2018 (es. lingua; tipologia del dispositivo utilizzato).

A fianco (o oltre) di essi, possono sussistere (ed essere, dunque, utilizzati) gli “altri strumenti di tracciamento”, suddivisibili in “attivi” (i quali possiedono pressoché le medesime caratteristiche dei cookie) e in “passivi” (es. finger printing).

2.2. Al di là delle descritte caratteristiche intrinseche, i cookie (e gli altri strumenti di tracciamento) possono registrare peculiarità differenti sotto il profilo temporale (e, dunque, essere considerati di “sessione”[2] o “permanenti”[3], in ragione della loro durata), dal punto di vista soggettivo (a seconda che il publisher agisca autonomamente o per conto di una “terza parte”) nonché, infine (ma in particolar modo), in base alla finalità di trattamento perseguita, così da poter essere suddivisi in due differenti (macro) categorie:

- “tecnici”, utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122 comma 1) del Codice Privacy).
In proposito, il Garante Privacy ha evidenziato, all’interno del Provvedimento n. 231 del 10.6.2021 (in linea di continuità con il precedente Provvedimento in materia del 2014), che i “cookie analytics”[4] possono ben essere ricompresi all’interno dell’alveo dei cookie (o altri strumenti di tracciamento) di natura “tecnica” (e, dunque, possono essere utilizzati in assenza della previa acquisizione del consenso da parte del soggetto interessato), al verificarsi di determinate condizioni, volte a precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione del soggetto interessato (single out)[5].

- “di profilazione”/”di marketing” (cd. non tecnici), utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al Titolare del trattamento, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati (ossia, in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete). 

 

3. Cookie installati sul Sito

 

 

4. Diritti del soggetto interessato.


4.1. In relazione ai dati personali dell’utente, GF informa che il relativo soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR possiede la facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a GF, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

4.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1.), GF precisa che, in relazione ai dati personali dell’interessato, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall’art. 19 del GDPR (“Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda”), da considerarsi connesso e collegato all’esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall’altro lato, GF precisa che, in relazione ai dati personali dell’interessato, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall’art. 22 paragrafo 1) del GDPR (“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

4.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, GF si impegna a fornire all’utente le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’utente, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità di quest’ultimo.

4.4. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, GF informa che si impegna a fornire all’utente le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, il Titolare si impegna ad informare l’utente di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

4.5. L’utente può esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) mediante l’utilizzo dei dati di contatto illustrati all’art. 7.



5. Dati di contatto del Titolare del Trattamento.

5.1. GF può essere contattata al seguente recapito: privacy@gfgarden.it

5.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da GF, è lo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia, nella persona dell’avvocato Sara Mandelli, che può essere contattato al seguente recapito: dpo@gfgarden.it



6. Destinatari dei Suoi Dati Personali

I dati personali trattati saranno conosciuti dai dipendenti del Titolare, che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

Inoltre i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

a) Società controllate, controllanti o collegate al Titolare.

b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, ivi inclusi i servizi di hosting dei server e di backup;

c) soggetti che forniscono al Titolare consulenza in materia fiscale, legale, giudiziale e di compliance;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.

Inoltre, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 avente ad oggetto “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratori di sistema”, in qualità di interessato potrà altresì richiedere al Titolare l’identità degli Amministratori di sistema che operano sui sistemi operativi ove sono presenti Vostri i dati personali.

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

GF non intende trasferire i Vostri dati verso un paese non appartenente all’Unione Europea. Tuttavia, laddove, in esecuzione delle finalità sopra elencate, GF dovesse procedere al trasferimento dei Vostri dati al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare procederà ad effettuare tale trasferimento solo dopo avere appurato la sussistenza di una delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. GDPR, in modo da garantire un livello di protezione adeguato dei Vostri dati.



Correggio (RE), lì 1 Settembre 2021


G.F. srl 
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)




[1] Cfr. Considerando n. 30) del GDPR (“Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle”), ed art. 122 commi 1) e 2) del Codice Privacy (“1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente. 2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente…”); cfr., altresì, pag. 15) del Provvedimento n. 231 del 10.6.2021 a firma del Garante Privacy: “…non esiste ancora, ad oggi, un sistema universalmente accettato di codifica semantica dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere oggettivamente, ad esempio, quelli tecnici dagli analitycs o da quelli di profilazione, se non basandosi sulle indicazioni rese dal titolare stesso nella privacy policy […] l’auspicio che si addivenga in tempi rapidi ad una codifica di carattere generale”.

[2] Cookie progettati per raccogliere e memorizzare dei dati mentre un’utente accede ad un sito internet, e scompaiono una volta che quest’ultimo abbia chiuso la relativa sessione di navigazione.

[3] Cookie idonei a durare per un periodo di tempo prestabilito (es. minuti; mesi; anni).

[4] I cookie analitici vengono, di solito, utilizzati per valutare l’efficacia di un servizio della società dell’informazione fornito da un publisher, per la progettazione di un sito internet o, infine, per contribuire a misurarne il traffico (ossia, il numero dei visitatori, anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione).

[5] Cfr. Linee Guida in oggetto, pag. 13) e 14): “La struttura del cookie analytics dovrà allora prevedere la possibilità che lo stesso sia riferibile non soltanto ad uno, bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza sull’identità informatica del soggetto che lo riceve. Di regola questo effetto si ottiene mascherando opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie. Tenuto conto della rappresentazione degli indirizzi IP versione 4 (IPv4) a 32 bit, che sono usualmente rappresentati e utilizzati come sequenza di quattro numeri decimali compresi tra 0 e 255 separati da un punto, una delle misure implementabili al fine di beneficiare dell’esenzione consiste nel mascheramento almeno della quarta componente dell’indirizzo, opzione che introduce una incertezza nell’attribuzione del cookie ad uno specifico interessato pari a 1/256 (circa 0,4%). Analoghe procedure dovrebbero essere adottate in riferimento agli indirizzi IP versione 6 (IPv6), che hanno una differente struttura e uno spazio di indirizzamento enormemente superiore (essendo costituiti da numeri binari rappresentati con 128 bit). Il Garante sottolinea, inoltre, la necessità che l’uso dei cookie analytics sia limitato unicamente alla produzione di statistiche aggregate e che essi vengano utilizzati in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web diversi. Resta inteso pertanto che i soggetti terzi, che forniscono al publisher il servizio di web measurement, non dovranno comunque combinare i dati, anche così minimizzati, con altre elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) né trasmetterli a loro volta ad ulteriori terzi, pena l’inaccettabile incremento dei rischi di identificazione dell’utente; tranne il caso in cui la produzione di statistiche da loro effettuata con i dati minimizzati interessi più domini, siti web o app riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale. E’ tuttavia possibile reputare lecito, anche in assenza dell’adozione delle prescritte misure di minimizzazione, il ricorso ad analisi statistiche relative a più domini, siti web o app riconducibili al medesimo titolare purché questi proceda in proprio all’elaborazione statistica, senza in ogni caso che tali analisi si risolvano in una attività che, travalicando i confini di un mero conteggio statistico, assuma in realtà le caratteristiche di una elaborazione volta all’assunzione di decisioni di natura commerciale”.